Revisione Busta Paga

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PERCHE?

La busta paga contiene varie voci; alcune sono stabilite direttamente dalla contrattazione collettiva o dalla legge, altre dalla contrattazione aziendale. E’ intuibile che la maggiore attenzione và prestata a quanto è previsto dalla contrattazione aziendale, spesso ignota e che può ammontare sino ad 1/3 del totale.

L’attuale  composizione della busta paga è frutto della privatizzazione del pubblico impiego. Precedentemente al primo CCNL del 5/12/1996, il personale era distinto per qualifiche funzionali; ad esse si accedeva mediante concorso. Le qualifiche erano la IX (assistente), X (Aiuto) ed XI (Primario).

Con la privatizzazione è stato creato un ruolo unico della dirigenza nel quale sono confluite tutte le precedenti qualifiche. Questo principio è spesso richiamato dalla giurisprudenza per affermare che le funzioni dirigenziali sono equivalenti e non vi è svoglimento di mansioni superiori nel caso sostituzione del Direttore di Struttura Complessa o del Responsabile di Struttura Semplice.

Lo stipendio tabellare è unico per tutti i dirigenti e la differenziazione è operata sulle altre  voci della indennità di esclusività e sulla retribuzione di posizione. L’indennità di esclusività è fissata dalla contrattazione collettiva e, in parte, dalla legge, mentre la retribuzione di posizione è fissata in parte dalla contrattazione collettiva ed in parte dalle singole aziende sanitarie in base alla graduazione delle funzioni ed alle disponibilità del relativo fondo.

Con la graduazione delle funzioni l’azienda attribuisce un valore ad ogni posizione dirigenziale e, pertanto, ad ogni incarico, in base alla classificazione contenuta nel CCNL. La graduazione delle funzioni deve essere oggettiva, e cioè prescinde dalla persona che ricopre l’incarico, e deve assegnare un valore economico alla “funzione”. Inoltre essa deve essere revisionata periodicamente.

Accade che spesso le aziende sanitarie sono in ritardo con la revisione della graduazione delle funzioni e con  l’assegnazione degli incarichi dirigenziali e in questi casi la giurisprudenza ha riconosciuto in capo al dirigente il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Da ultimo il CCNL del 23 gennaio 2024 ha stabilito termini precisi per la prima valutazione dei dirigenti.

L’anzianità di servizio incide sulla entità della indennità di esclusività e sulla retribuzione di posizione. Per lungo tempo i contratti collettivi hanno operato una discriminazione in danno dei dirigenti a tempo determinato perchè non hanno considerato valida l’anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato nel caso di soluzione di continuità tra un contratto ed un altro.

Tale norma era in netto contrasto con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e la Corte di Cassazione la ha dichiarata illegittima per la prima volta nel 2018. A quel punto il successivo CCNL del 19/12/2009 ha modificato il sistema di computo della anzianità di servizio, includendo tutti i contratti a tempo determinato; tuttavia le aziende sanitarie non hanno provveduto d’ufficio a ricalcolare anzianità di servizio e, di conseguenza, indennità di esclusività e retribuzione di posizione, con il risultato che vi possono essere consistenti differenze retributive da recuperare. Ad esempio, è ovvio che conteggiando tutti i periodi, anche se spezzati, si anticipa il compimento dei cinque e dei quindici anni e l’incremento della indennità di esclusività.

LA SITUAZIONE PRECEDENTE AL CCNL DEL 19/12/2019:

Retribuzione di posizione unificata:

Per i dirigenti con incarico di alta professionalità (i valori risalgono al 01/01/2009) era di € 4.458,99 per dodici mensilità, 4.830,57 per tredici mensilità, € 371,58 al mese.

Per i dirigenti “equiparati” € 3.330,73 per dodici mensilità ed € 3.608,29 per tredici mensilità, € 277,56 al mese. In passato i problemi frequentemente riscontrati erano due: 1) I dirigenti “equiparati”, cioè che hanno superato i cinque anni di anzianità, sono rimasti in un “limbo”, senza ottenere il passaggio all’incarico di alta professionalità, pur avendo da tempo raggiunto il quinquennio di anzianità. Su questa problematica dirittosanitario.com conduce ormai da anni una battaglia legale con notevoli successi. Reribuzione di posizione variavile aziendale. Questa voce non è stabilita nei CCNL, ma le aziende sanitarie la fissano in relazione alle risorse disponibili del relativo fondo e del numero dei dirigenti, nonchè in base alla tipologia di incarico dirigenziale. Sul punto vale quanto detto circa l’accesso agli incarichi di alta professionalità. Indennità di esclusività: Anche questa voce è quantificata nei CCNL e gli scatti in aumento sono pure ivi previsti. Dal 2010 al 2015 tali scatti siano stati bloccati dalla manovra di finanza straordinaria (D.L.78/2010), per cui chi ha maturato lo scatto prima, ha diritto all’aumento, chi lo ha maturato dopo, no (il blocco è contestato dalla giurisprudenza di merito). Considerazioni analoghe valgono per i dirigenti STPA.

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