In caso di ristrutturazione aziendale, la mobilità interaziendale è stata espressamente prevista anche per i dirigenti di struttura complessa al fine di conservare l’incarico, prospettandosi anche la necessità di attribuire priorità alla mobilità volontaria per prevenire la dichiarazione di eccedenza. L’estensione della mobilità anche ai dirigenti di struttura complessa nel 2005 è stata concepita «Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000», in base al quale «Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico». Tale previsione non integra una clausola di garanzia per il trascinamento del trattamento economico già in godimento, ma attribuisce il diritto ad altro incarico di pari valore economico, con conseguente tutela risarcitoria in caso di inadempimento in presenza di tutte le condizioni a ciò richieste, tra cui le valutazioni positive riportate dal dirigente» (Cass. Sez. L, 07/11/2017, 26373). Ne consegue che – in base alla contrattazione collettiva – in caso di eccedenza dovuta a ristrutturazione aziendale, anche i dirigenti di struttura complessa, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, possono ricorrere alla mobilità al fine di mantenere l’incarico, e tale opzione, da percorrere con priorità rispetto al trasferimento d’ufficio ovvero alla messa in disponibilità, consente anche di prevenire l’eventuale responsabilità risarcitoria a carico dell’azienda, ai sensi dell’art. 40 del CCNL.
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