Per la Corte di Cassazione (sentenza 1 marzo 2025 n.5434) la disposizione del CCNL del 19/12/2019, (art.112, comma 10), che riduceva l’indennità di esclusività dei dirigenti con imegno orario ridotto, non era in contrasto con la direttiva 97/81/CE, relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dai CEEP e dal CES, nonché con la legislazione nazionale – il d.lgs. n. 61 del 2000, ora abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2015, perchè l’indennità di esclusività è “retribuzione” a tutti gli effetti, non rilevando che l’esclusività comporta identica lmitazione, sia i dirigenti medici con impegno orario ridotto che non. Il nuovo CCNL del 23/01/2024 contiene invece una disposizione opposta (art.87, comma 10), e reintroduce l’integrale pagamento della indennità di esclusività anche per i dirigenti con impegno orario ridotto, rientrando questa opzione nella autonomia contrattuale delle parti.
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