Limite di remunerazione delle strutture accrediate. Il budget assegnato non può essere superato anche nel caso di aumento delle tariffe in corso d’anno.

Limite di remunerazione delle strutture accrediate. Il budget assegnato non può essere superato anche nel caso di aumento delle tariffe in corso d’anno.

T.A.R. LAZIO, SENTENZA N.12623/2007

Annullamento del D.M. 12 settembre 2006 “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle  prestazioni sanitarie“.

La sentenza

Tuttavaia l’art.8 del decreto legge 31 dicembre 2007 n.248 introduce un comma “e-bis” nell’art.8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 ed in pratica “sterilizza” i possibili effetti della sentenza del T.A.R. Lazio 12.623/2007 con la quale è stato annullato il tariffario delle prestazioni specialistiche adottato con Decreto del Ministro della Salute 12 settembre 2006, nel senso che il budget assegnato non può in ogni caso essere superato; ecco il testo:

8. Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1.  Ai  fini  del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione  sanitaria  connessi alla stipula degli accordi con le strutture  erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio
sanitario  nazionale,  all’art.  8-quinquies,  comma 2,  del  decreto legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni,dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:

«e-bis)  la  modalita’ con cui viene comunque garantito il rispetto
del  limite  di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di
prestazioni  concordato  ai  sensi della lettera d) prevedendo che in
caso  di  incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel  corso  dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la  remunerazione  delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni  di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche’ delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni   remunerate,   di   cui   alla  lettera b),  si  intende
rideterminato  nella  misura  necessaria  al  mantenimento dei limiti
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi
integrativi,   nel  rispetto  dell’equilibrio  economico  finanziario
programmato.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  gli  accordi  con  le  strutture  erogatrici di prestazioni
sanitarie  per  conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente
gia’  sottoscritti  per  l’anno  2008, e seguenti, sono adeguati alla
previsione normativa di cui al comma 1.
3. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a
far  data  dall’emanazione  del  decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento  delle  tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque,  in  sede  di  prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008,  si  procede  all’aggiornamento  delle  tariffe  massime, anche
attraverso   la  valutazione  comparativa  dei  tariffari  regionali,
sentite  le  societa’  scientifiche  e  le associazioni di categoria
interessate.

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Alberto Del Campo administrator