Legittimità delle registrazioni nella prova del mobbing. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 8 maggio 2007 n.10430

Legittimità delle registrazioni nella prova del mobbing. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 8 maggio 2007 n.10430

La Cassazione conferma un orientamento già espreso a SS.UU. in sede penale, e cioè che è legittima la registrazione di conversazioni purchè chi registra sia presente alla conversazione; la “intercettazione”, perseguibile penalmente, avviene solo quando chi registra non sia presente.
Nel caso in specie poi la registrazione eseguita  per fornire prova delle angherie subite al posto di lavoro costituisce anche esercizio del diritto del lavoratore alla tutela della sua salute e del diritto di difesa.

       La sentenza

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Alberto Del Campo administrator