Lavoro & Sanità

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA DEL 26 NVOEMBRE 2014

Sulla rinnovazione ellegittima dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego.

“Seppure, in mancanza di una specifica disciplina dell’Unione in materia, le modalità di applicazione di tali norme spettino all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza)”

Ciò significa che se per i lavoratori privati è prevista la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato la stessa disposizione si deve applicare nel pubblico impiego. Ed infatti la Cassazione, pur rigettando per altri motivi la domanda del lavoratore, ammette in teoria tale interpretazione.

La sentenza della Corte di Giustizia:

La sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro:

Contra: la stessa Cassazione con la sentenza 23 gennaio 2015, n. 1260:

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA BACCHETTA L’ITALIA SUI CONTRATTI A TERMINE.SENTENZA DEL 13/12/2013 NELLA CAUSA C-50/13

L’’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’’Unione.

Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi.

La sentenza:

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SUI CONTRATTI A TERMINE:

Non è conforme alla direttiva 1999/70 la normativa italiana che in in caso di stabilizzazione dei dipendenti pubblici non riconosce l’anzainità di servizio maturata con contratti a termine.

Il principio è di portata generale e perciò sono illegittime le norme che, ad esempio, non riconoscno l’anzianità dei dirigenti se non per i contratti a termine senza soluzione di continutà.

La sentenza:

 

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.1581/2010

Il rapporto di lavoro con l’ente pubblico, anche se nullo, produce tutti gli effetti economici.

La sentenza:


DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: CIRCOLARE 19 LUGLIO 2008 N.10

Assenza dei dipendenti pubblici per malattia.

LA REGIONE SICILIANA DETTA LE LINEE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DEI CCNL DELLA SANITA ALLA DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA, VETERINARIA, AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE:

Il Link alla GURS:
Clicca

 

LE AZIENDE SANITARIE APPLICANO CORRETTAMENTE L’ISTITUTO DELLA REPERIBILITA’?

Le prime sentenze di merito iniziano a statuire che dopo la reperibilità in giorno festivo (con o senza chiamata) si ha diritto ad un giorno di riposo compensativo e che nella settimana in cui viene preso il riposo compensativo si deve tenere conto anche di tale giorno nel calcolo del monte orario, cioè non si ha l’obbligo di recuperare le ore di riposo negli altri giorni.

Se l’orientamento dovesse confermarsi vi sarebbe una vera e propria rivoluzione.

Vi invitiamo a far protocollare una istanza alla Vs. Azienda in modo da chiedere il risarcimento del danno per il passato e la corretta applicazione della normativa per il futuro.

Scarica qui l’istanza:

La legge finanziaria 2008 ha disposto (art.3, comma 85) che le disposizioni dell’art.7 del decreto legislativo in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero: non più di undici ore di lavoro ogni 24) non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale!!!

E’ una norma illegittima perchè in contrasto con le direttive comunitarie 93/104 CE e 2000/34/CE e che dovrebbe essere disapplicata dalle amministrazioni e dai giudici!.

Diminuiscono le tutele per i medici e le garanzie per i cittadini. La reperibilità è equiparata al riposo giornaliero, in contrasto con la direttiva comunitaria in materia. Vedi la nuova normativa:

Vedi tuttavia la contraria sentenza della Corte di Cassazione:

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.27477/2008 (INEDITA)

I turni di pronta reperibilità svolti in giorno non lavorativo non danno diritto a riposo compensativo.

La sentenza:

Ma vedi anche qella favore del Tribunale di Milano

I TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA’ ECCESSIVI DANNO LUOGO AL RISARCIMENTO DEL DANNO:
I turni di pronta disponibilità oltre il numero massimo mensile previsto dai CCNL danno luogo al risarcimento del danno per il lavoratore e all’ordine per l’Azienda di attenersi alla disciplina contrattuale

La sentenza:


IN DIRITTURA D’ARRIVO I NUOVI CCNL DELLA DIRIGENZA

Solo gli aumenti contrattuali; pochè le novità normative e peggioramento di quelle in tema di orario di lavoro. Ecco i testi:

 

 

Quesiti, risposte e CCNL area sanità:  Clicca

 

NEWSLETTER: Iscriviti Cancellati

Abbonamento annuale a www.dirittosanitario.com
paypal