Il sito www.dirittosanitario.com riflette l’esperienza professionale dello STUDIO LEGALE DEL CAMPO, attivo a Catania fin dal 1933, nel particolare settore della sanità.
Sappiamo che la sanità è un settore cruciale della vita pubblica attraversato da opposte istanze: il bisogno di cura sempre crescente, limitazioni delle risorse (contese tra il pubblico ed il privato), un rapporto a volte difficile con la politica, La politica infatti stenta ad attuare una vera riforma “aziendalistica” e a recpire la privatizzazione del pubblico impiego, l’accesso alla qualifica dirigenziale degli oeratori, la conseguente separazione tra direzione politica e gestione e l’introduzione di criteri di merito e di concorrenza tra strutture pubbliche e private.
La sovraesposizione dei medici a causa dei casi veri o presunti di malasanità porta per reazione alla c.d.medicina difensiva, e in questo contesto il consenso informato diventa più strumentale alla tutela dei medici che alla tutela del paziente.
Il paziente è così un fattore secondario del sistema, come è evidenziato dai casi (veri o presunti) di malasanità, che peraltro favoriscono un abuso della tutela giudiziaria.
Diritto sanitario dà un contributo alla conoscenza aggiornata dei propri diritti e dei propri doveri nell’ambito sanitario, senza alcun pregiudizio negativo nei confronti della classe medica e sanitaria, della sanità pubblica o della sanità privata.
Diritto sanitario è aperto ai contributi che saranno inviati, salva la facoltà del responsabile del sito di pubblicare o meno i contributi e le risposte ad eventuali quesiti che rivestano interesse generale.
Responsabile del sito è l’Avv. Alberto Del Campo, che da anni ha affrontato tali problematiche sia per aziende sanitarie che per privati, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Catania al n.5871, con studio in Catania, Via V.zo Giuffrida n.67, tel. 095446064, fax n.095501666.
STRUTTURA DEL SITO
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IL CONCETTO DI SALUTE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute un “completo stato di benessere fisico mentale e sociale e non solo l’assenza di malattia” .
Tale definizione metagiuridica ha evidenti ricadute anche per il diritto, in quanto ampliando il concetto di salute viene anche ampliato il contenuto del “diritto” alla salute.
La definizione in verità risente dell’influsso della pretesa “scientista” di soluzione di tutti i problemi umani e pertanto bisogna intendersi sulle parole: se la salute è un “diritto” assoluto ed incondizionato, per il solo fatto che l’uomo non può ignorare il limite ultimo connaturato alla propria esistenza; per questo San Giovanni Paolo II diceva acutamente: “Guarire se possibile, aver cura sempre‘
Non si comprende la realtà se si applicano tout court al diritto alla salute le categorie ottocentesche elaborate per il diritto soggettivo inteso come potere riconosciuto dall’ordinamento di soddisfare in modo incondizionato un proprio interesse.
La salute non è uno scopo o risultato che si può indefettibilmente raggiungere.
Posto ciò si capisce che a fronte del “diritto” alla salute non si può configurare automaticamente una obbligazione di risultato a carico dei vari soggetti coinvolti nella sua tutela, ma che ciò può essere fatto ad es. solo gli interventi chirurgici di routine.
Con ciò non si vuole sminuire il diritto all’assistenza sanitaria o alla salubrità dell’ambiente o delle condizioni di lavoro: si vuole solo riportare il problema nei suoi termini reali, evitando ideologiscmi o false illusioni sulle quali poi si sovrappongono anche dei temi commerciali e delle speculazioni .
Una delle conseguenze più importanti della ampia definizione di salute sopra riporata è la nascita di nuove voci di rsarcimento del danno: danno biologico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, etcc.; oggi sono considerati come difficoltosi o addirittura come patologici, cioè come insani, dei livelli di disagio che prima nemmeno erano presi in considerazione (ad esempio lo stress). Per questa ragione vi è una spinta ad ampliare l’area della tutela e del risarcimento non sempre giustificabile.
Altro tema importante è il rapporto tra pubblico e privato: il pubblico dovrebbe garantire l’universalità delle prestazioni, sia in termini di accesso dei cittadini sia di tipi di patologie curate, così da assicurare “l’efficacia”, cioè che la prestazione arrivi a risolvere il problema e non vi siano aree non tutelate. I rapporti con il privato dovrebbe essere regolato dal principio di sussidiarietà: il pubblico deve intervenire laddove il privato non può o vuole arrivare, in quanto quest’ultimo persegue invece l’efficienza, cioè a fare in modo che l’efficacia di una prestazione venga raggiunta nel modo più semplice e a costi compatibili. Si dovrebbe favorire una combinazione di questi due sistemi e una sana concorrenza tra questi.
Per approfondire questi temi si rimanda alla lettura del libro di G. Cesana Il “Ministero” della Salute, ed. Società Edtrice Fiorentina, 2005.
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