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La prescrizione dei diritti del lavoratore nel pubblico impiegno

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”

Cassazione Civile SS.UU., sentenza del 28 dicembre 2023 n.36197

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Conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa non motviato.

Anche l’incarico di Direttore di Struttura Complessa deve essere motivato in relazione ai vari curriculum vitae presentati; in mancanza l’escluso ha diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Corte di Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2024 n.1488.

La sentenza

Mobilità Direttore Struttura Complessa

In caso di ristrutturazione aziendale, la mobilità interaziendale è stata espressamente prevista anche per i dirigenti di struttura complessa al fine di conservare l’incarico, prospettandosi anche la necessità di attribuire priorità alla mobilità volontaria per prevenire la dichiarazione di eccedenza.
L’estensione della mobilità anche ai dirigenti di struttura complessa nel 2005 è stata concepita «Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000», in base al quale «Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico». Tale previsione non integra una clausola di garanzia per il trascinamento del trattamento economico già in godimento, ma attribuisce il diritto ad altro incarico di pari valore economico, con conseguente tutela risarcitoria in caso di inadempimento in presenza di tutte le condizioni a ciò richieste, tra cui le valutazioni positive riportate dal dirigente» (Cass. Sez. L, 07/11/2017, 26373).
Ne consegue che – in base alla contrattazione collettiva – in caso di eccedenza dovuta a ristrutturazione aziendale, anche i dirigenti di struttura complessa, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992,
possono ricorrere alla mobilità al fine di mantenere l’incarico, e tale opzione, da percorrere con priorità rispetto al trasferimento d’ufficio ovvero alla messa in disponibilità, consente anche di prevenire l’eventuale responsabilità risarcitoria a carico dell’azienda, ai sensi dell’art. 40 del CCNL.

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Regolamento sui requisiti minimi polizze assicurative

DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232 .

Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Il decreto dispone la copertura secondo il principio del “claims made“, sia per la responsabilità contrattuale che per quella extracontrattuale, ed anche per l’attività intramoenia e per quella delle strutture accreditate. Il deccreto concede il termine di 24 mesi per l’adeguamento delle polizze.

Il decreto

Orario di lavoro e riposo dei medici specializandi

Orario di lavoro e riposo dei medici specializzandi. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’articolo 40, comma 1, dispone che “L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno…” Pertanto anche per i medici specializzandi vige lo stesso orario di lavoro di 38 ore settimanali e, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003 n.66, il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive, e settimanale minimo di 24 ore consecutive.
La Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane, con nota n.0009509-12/02/2024-DGPROF-MDS-P, dispone così che nell’ambito delle reti assistenziali ove si svolge la formazione sia garantito il ricorso a strumenti di rilevazione delle presenze, sollecitandone ed l’implementazione ed il rafforzamento. La nota:

        La nota

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Ferie non godute. Corte di Giustizia UE, sentenza 18 gennaio 2024 causa C-218/22

La Corte dichiara incompatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale. Non sono valide ragioni attinenti il contenimento della spesa pubblica ed esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, per vietare di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Anche qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. La sentenza: 

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Il nuovo CCNL dirigenza sanitaria 2019/2021

Molte le novità riguardanti l’orario di lavoro. L’art.27 pone un tetto al lavoro straordinario che viene retribuito mediante la retribuzione di risultato. Tale tetto può essere superato solo concordanto previamente il ricorso alle prestazioni aggiuntive in regime di intramoenia. Ulteriore lavoro straordinario non può essere oggetto di programmazione e costituire organizzazione ordinaria del lavoro è dà diritto al riposo compensativo da recuperare entro l’anno successivo. In mancanza di recupero il lavoro straordinario deve essere retrituito a parte e ciò si ricava dalla abrogazione dell’ulitmo periodo del terzo comma dell’art.65 del CCNL 5/12/1996. 

Viene confermato il diritto dei dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio e superamento del periodo di prova ad essere valutati entro tempi certi e ad avere assegnato un incarico superiore, almeno di “consulenza, studio, ricerca, ispezione, verifica e controllo“, servizio di guardia, pronta disponibilità. Eliminate tutte le clausole “di norma” e “di regola“.

Ecco il testo

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Risarcimento del danno per mancata graduazione delle funzioni

Il ritardo nella graduazione delle funzioni e nella pesatura degli incarichi è inadempimento contrattuale e causa un danno risarcibile a titolo di perdita di chance, liquidabile secondo equità in base alla retribuzione di posizione, quota aziendale, tardivamente corrisposta.

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