Archivio per Categoria Responsabilità penale

Resposabilità medica d’equipe. Cass. pen. 25/07/2015 n.33329

Assistenza medica post operatoria e responsabilità medica d’quipe.

Quando l’errore medico è banale o perchè rientra nelle conoscenze del capo equipe, questi non può esimersi dal dirigere la comune azione e dall’imporre la soluzione più adeguata 

La sentenza

Rilevanza penale del consenso informato. Cassazione penale 22/05/2015 n.21537

E’ da ritenere che la valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una condotta vuoi omissiva, vuoi commissiva dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l’attività sia stata prestata con o in assenza di consenso.

La sentenza

Pronta reperibilità e art.328 c.p. Cassazione penale, sentenza 19/11/2015 n.1351

Il medico in turno di pronta reperibilità non può rifiutarsi di intervenire

La sentenza

Concussione dello specialista convenzionato e danno all’immagine della P.A. Corte dei Conti, sentenza del 27/03/2013 n.1392.

Il medico specialista convenzionato che chiede dei soldi ai propri pazienti promettendo una “corsia preferenziale” per sottoporli ad interventi chirurgici oltre a commettere il reato di concussione causa un danno all’immagine della pubblica amministrazione che deve essere risarcito (nella specie liquidato in via equitativa in € 5.000,00).

     La sentenza

Compensi intramoenia non versati all’azienda: è peculato. Cassazione Penale, sentenza del 26/06/2012 n.25255

Il medico che non versa alla Azienda sanitaria i compensi dell’attività intramoenia commette il reato di peculato.

La sentenza

Visita post operatoria a pagamento e abuso d’ufficio. Cassazione Penale, sentenza 17 ottobre 2012 n.40824

Commette abuso d’ufficio il medico che esegue delle visite a pagamento senza informare i pazienti stessi circa la possibilità di ottenere la stessa prestazione presso l’ospedale senza ulteriori spese, in quanto questa attività è già compresa nella tariffa, corrisposta per il ricovero e l’intervento chirurgico:
“il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket)”, si legge ancora nella sentenza che al medico compete “l’obbligo di concludere l’intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, consapevolmente, per tale soluzione (…) Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori aggravi economici, all’interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l’intervento chirurgico”

Medicina difensiva ed accanimento terapuetico. Cassazione Penale, sentenza 13/01/2011 n.13746

“Colpevole il medico quando non è possibile fondatamente attendersi dall’intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato) un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto hanno agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico – terapeutico.”
La sentenza:

 

La sentenza

L’osservanza delle linee guida non esime dalla possibile colpa. Cass. pen., Sez. II, Sent., 01/03/2010, n. 8054

L’osservanza delle “linee guida” non esime dalla colpa professionale.

La sentenza

Attività pericolosa e caso fortuito. Cassazione Civile, sentenza 5/1/2010 n.25

Con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal gestore di impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso.

La sentenza