Archivio per Categoria Consenso informato

Rilevanza penale del consenso informato. Cassazione penale 22/05/2015 n.21537

E’ da ritenere che la valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una condotta vuoi omissiva, vuoi commissiva dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l’attività sia stata prestata con o in assenza di consenso.

La sentenza

Consenso informato ed intervento diverso da quello concordato. Cassazione Civile, sentenza 17/01/2013 n.1024

Il consenso informato non si estende ad un intervento poi risultato, anche in parte, diverso da quello concordato.

La sentenza

Consenso informato e tutela della privacy. Il caso del test HIV eseguito senza consenso e della diffusione del risultato.

Anche se la L.135/1990 consente di eseguire il test HIV  senza il consenso del soggetto per motivi clinici, nel suo interesse, il principio và interpretato ai sensi dell’art.32, comma 2 Cost., ed il mancato consenso è superabile solo nel caso di “obiettiva ed indifferibile urgenza” o nel caso  di “specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio di terzi o altro)“; in ogni caso deve essere garantito il diritto alla riservatezza. La sentenza:

Forma ed onere della prova del consenso informato. Corte di Cassazione, sentenza 27/11/2012 n.20984

In materia di consenso informato, la S.C. ha precisato i seguenti princìpi:
1) non può esservi un consenso tacito per facta concludentia;
2) la qualità personale del soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l’obbligo di informazione;
3) l’onere della prova con riguardo all’avvenuta illustrazione delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta dedotto dal paziente il relativo inadempimento.

La sentenza:

L’onere di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico. Cassazione Civile, sentenza 19/05/2011 n.11005

Se il rapporto paziente/medico è contrattuale l’onere  di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico (caso anteriore alla legge 8 marzo 2017 n.24, che ha innovato la materia).

La sentenza

Diritto alla autodeterminazione nelle cure sanitarie. Cassazione, sentenza 9/2/2010 n.2847.

Il danno per la lesione del diritto al consenso informato e alla autodeterminazione, nel caso di intervento perfettamente eseguito, sussiste solo nel caso in cui venga provato che il paziente, informato dei possibili effetti negativi collaterali, avrebbe rifiutato l’intervento.

La sentenza