Archivio per Categoria Specializzandi

Orario di lavoro e riposo dei medici specializandi

Orario di lavoro e riposo dei medici specializzandi. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’articolo 40, comma 1, dispone che “L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno…” Pertanto anche per i medici specializzandi vige lo stesso orario di lavoro di 38 ore settimanali e, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003 n.66, il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive, e settimanale minimo di 24 ore consecutive.
La Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane, con nota n.0009509-12/02/2024-DGPROF-MDS-P, dispone così che nell’ambito delle reti assistenziali ove si svolge la formazione sia garantito il ricorso a strumenti di rilevazione delle presenze, sollecitandone ed l’implementazione ed il rafforzamento. La nota:

        La nota

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Frequenza a tempo parziale specializzandi e risarcimento. Cassazione Civile, sentenza 22 marzo 2012 n.4538

La frequenza a tempo parziale dei corsi di specializzazione  non osta al riconoscimento del risarcimento del danno perchè la frequenza in concreto di un corso di specializzazione con modalità non riconducibili nè a quelle a tempo pieno nè a quelle a tempo ridotto, dipenderebbe da un fatto addebitabile allo Stato, il quale, in relazione al concreto corso di specializzazione di cui si tratti, non aveva assicurato lo svolgimento o secondo la modalità a tempo pieno o secondo la modalità a tempo parzialelo specializzando non aveva facoltà di scelta tra tempo parziale e pieno, perchè lo Stato, trattandosi anche in tal caso di un inadempimento dello Stato alle direttive. Semmai si pone la questione di liquidare il danno in misura minore qualora vi sia stata la frequenza a tempo parziale.

        La sentenza

Rimborsi medici specializzandi: prescrizione quinquennale? Cassazione, sentenza 8 febbraio 2012 n.1850

Medici specializzandi: La prescrizione quinquennale introdotta dalla L.183/2011 non è retroattiva e si applica solo al ritardo da trasposizione di direttive comunitarie iniziato solo dal 01/01/2012.

Remunerazione dei medici specializzandi: la prescrizione matura solo dal 1999 ed è decennale. Cassazione Civile, sentenza n.17350 del 18/08/2011.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive comunitarie in materia decorre L. da quando lo Stato Italiano ha adempiuto con la L.19 ottobre 1999, n. 370, e cioè dalla sua entrata in vigore il 27 ottobre 1999

Accesso alle scuole di specializzazione. Consiglio di Stato, sentenza 8/4/2011 n.2187

L’art. 35, comma quarto, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha previsto la possibilità di elevare nella misura del dieci per cento il numero globale stabilito annualmente di medici specialisti da formare per ciascuna scuola di specializzazione in presenza di specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale non ha inteso restringere il titolo di ammissione alla scuola di specializzazione ad una categoria determinata di medici operante in strutture sanitarie. La circostanza che il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura operante per accreditamento nell’ambito del servizio sanitario nazionale, non costituisce ragione di discrimine ai fini dell’ammissione alla scuola di specializzazione nella quota del dieci per cento portata in incremento del numero degli specialisti da formare annualmente.
Nell’ambito del S.S.N. i livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono assicurati dai presidi direttamente gestiti delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (art. 8bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonché dai “soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8quater” del decreto predetto.

La sentenza

Adeguata remunerazione dei medici specializzandi. Corte di Giustizia U.E., sentenza nella causa C-452/09

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.

La sentenza

Prescrizione della remunerazione dei medici specializzandi. Cassazione Civile, SS.UU. sentenza 17 aprile 2009 n.9147

Per la Cassazione il termine di prescrizione è decennale. Si tratta infatti dell’inadempimento di una obbligazione ex lege a carico dello Stato, cui si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale relativa ai fatti illeciti. Il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con il quale il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data si ha un inadempimento dello Stato e la quanticazione del diritto (anche se non riconosciuto a tutti).

La sentenza

Termine di prescrizione del rimborso per i medici specialzizandi. Corte d’Appello di Genova, sentenza 4 giugno 2008 n.65

Per la Corte d’Appello di Genova il termine di prescrizione nond ecorre fino a quando lo Stato non recepirà correttamente le direttive anche per i corsisti degli anni 1982-1991. Infatti solo dalla corretta trasposizione l’ordinamento interno i singoli sono in grado di acquisire piena conoscenza dei propri diritti. La sentenza è rimasta isolata e l’orientamento non è condiviso dalla S.C. di Cassazione.

      La sentenza

Rimborso medici specializzandi. Cassazione Civile, sentenza 11 marzo 2008 n.6427

In linea con l’orientamento della Corte di giustizia delle Comunità europee e con quanto già affermato da Cass., 16.5.2003, n. 7630, lo Stato italiano è inadempiente in quanto:
– o le regole che disciplinavano i corsi erano già in linea con quelle poste dalle direttive comunitarie che vengono in considerazione (regole successivamente adottate dal legislatore nazionale in attuazione delle direttive stesse), ed in tal caso la domanda avrebbe dovuto essere accolta sulla base di quanto già considerato dal tribunale con affermazioni non impugnate;b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento.
– ovvero non lo erano, ed allora l’essere stati gli studenti privati della possibilità di godere dei benefici previsti dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali non può che essere immediatamente e direttamente correlato alla mancata tempestiva attuazione delle stesse a livello interno, con la conseguenza che il danno subito dai discenti poi specializzati comunque costituisce una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.) dell’illecito (art. 2043 cod. civ.) integrato dalla violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dal Trattato.

La sentenza