Archivio per Categoria Sicurezza del lavoro, previdenza, fisco, assicurazioni

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA N.23/2025

Le prestazioni rese nei confronti degli associati possono beneficiare, al pari dei consorzi e delle cooperative, del regime di esenzione dell’IVA di cui all’articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, e della conseguente dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36­bis del medesimo decreto. 

Tuttavia l’Associazione si deve qualificaew come ente privato, diverso dalle società, che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir. Il reddito prodotto dall’Associazione deve quindi essere considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga, ai sensi dell’articolo 81 del Tuir e soggetto ad IRES. E’  inoltre soggetta all’Irap, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.446 del 1997.

  1.  La risposta

Esenzione IMU attività sanitarie ed assistenziali (Cass. Civ., ord. n.32690/2024)

L’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede l’esenzione da ICI (IMU) per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali: «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», nonchè per gli immobili destinati allo svolgimento delle «attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.222», e cioè le “attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana“, a condizione che le attività siano svolte da “enti pubblici e privati diversi dalle società,  trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato“. Inoltre, perchè le attività siano “non commerciali” è necessario che siano effettuate a titolo gratuito o con un corrispettivo simbolico.  Inoltre, l’art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, n.200, sancisce che le “modalità non commerciali” sono le «modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà”. Posto, ciò, la Corte di Cassazione stabilisce che “In materia di IMU, per usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forza del rinvio disposto dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla Regione in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ONLUS, ma è necessario che quest’ultima – oltre ad assolvere l’obbligo dichiarativo di cui all’art. 9, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nelle forme stabilite dall’art. 6 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell’agevolazione (anche in caso di utilizzazione “mista”) – dimostri che le attività a cui l’immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, siano svolte con modalità “non commerciali” nell’accezione  sancita dalla decisione adottata dalla Commissione Europea del 19 dicembre 2012″ nel senso sopra precisato.

L'ordinanza

La Conferenza Stato-Regioni allarga la flat tax per le prestazioni aggiuntive

La Conferenza Stato-Regioni, col documento 25/10/CR05/C7, chiarisce parecchi dubbi sulla tassazione delle prestazioni aggiuntive:
1) Le prestazioni aggiuntive possono avere finalità molteplici: quelle di sopperire alla carenza
di organico, di ridurre le liste di attesa nonché il ricorso alle esternalizzazioni.
2) La flat tax è per cassa, anche per prestazioni rese anteriormente al D.L. 7 giugno 2024 n.73.
3) Si applica anche alle indennità per guardia notturna.

Decreto 4 agosto 1998

Documento della Conferenza Stato-Regioni

La ritenuta 5% sull’intramoenia non può essere applicata retroattivamente

Deve escludersi che l’Azienda sanitaria possa applicare la trattenuta di cui all’1,comma 4, lett. c), secondo periodo della L. n. 120 del 2007, come modificato dal D.L. n. 158 del 2012, in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione siccome modificata; la trattenuta va applicata una volta intervenuto l’accordo successivamente all’entrata in vigore della norma ancorchè, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata; fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all’entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata.

La sentenza

Corte di Cassazione, sentenza 3 ottobre 2023 n.27883

 

L’assicurazione del medico strutturato. C. Cost. n.177/2024

Corte Costituzionale, ordinanza 7 norembre 2024 n.177

Il medico cosiddetto “strutturato” non e’ affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell’esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall’assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017); che l’obbligo assicurativo posto a carico dei medici “strutturati” dall’art. 10, comma 3, della legge n. 24 del 2017, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l’efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (gia’) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall’art. 9 della medesima legge (sentenza n. 182 del 2023). L’art. 12 della legge n. 24 del 2017 consente, si’, al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, ma cio’ solo quando si tratti dell’impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista: non, invece, nei confronti dell’assicuratore del medico “strutturato”, per l’ovvia ragione che la polizza che quest’ultimo e’ obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, «che si collocano “a valle” dell’esperimento (vittorioso) dell’azione risarcitoria da parte del danneggiato» (ancora, sentenza n. 182 del 2023).

 

Regolamento polizze assicurative. In vigore l’azione diretta contro l’assicurazione.

DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232 .

Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Il decreto dispone la copertura secondo il principio del “claims made“, sia per la responsabilità contrattuale che per quella extracontrattuale, ed anche per l’attività intramoenia e per quella delle strutture accreditate. Il deccreto concede il termine di 24 mesi per l’adeguamento delle polizze. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore, 16 marzo 2024, è possibile l’azione diretta contro l’assicurazione.

Il decreto

Tassazione dei rimborsi spese degli specialisti interni

La Cassazione, con la sentenza n.2124 del 22/01/2024, sposa la tesi della Agenzia delle Entrate riguardo la tassazione del  rimborso delle spese di viaggio (oggi previste dall’art.51 A.C.N.) degli specialisti ambulatoriali interni. L’art.51, comma 5, del T.U.I.R. per i redditi di lavoro dipendente (cui la giurispdudenza equipara a fini fiscali quello degli specialisti interni) prevede una detassazione o tassazione più favorevole per le indennità di trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro. Il rimborso previsto dall’A.C.N. riguarda invece la trasferta del medico che per svolgere attività di ambulatorio si reca al di fuori del proprio comune di residenza, cioè prima e al di fuori dell’orario di lavoro. (risoluzione n. 106/E/2015 del 21/12/2015 dell’Agenzia delle Entrate). Il “rimborso spese” in questo caso è a tutti gli effetti reddito tassabile. 

Il ragionamento, in teoria, è corretto, ma non considera che il rapporto degli specialisti ambulatoriali non prevede una unica sede di lavoro in base al quale si possono considerare “trasferte” le prestazioni eseguite fuori dal Comune ove è la sede, ma è possibile che lo specialista sia titolare di diversi turni presso diversi Comuni e ciò dimostra che il ragionamento della S.C. di Cassazione, almeno in questi casi, non è applicabile. 

La sentenza

Tassazione rimborso spese specialisti interni

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA DEL 08/02/2023 N.3804

Il danno da perdita di chance è soggetto a tassazione IRPEF?

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Prelievo del 2,5 per T.F.R. per i dipendenti in T.F.S. Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre 2018 n.213

Il Tribunale di Catania sia deguae rigetta la domanda di restituzione dell’ingiusto prelievo.

Nel precedente sistema l’ndennità di buonuscita era finanziata da un accantonamento di una percentuale pari al 9,60% sull’80% della retribuzione a cura dell’Amministrazione, con diritto di rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5%. Tale sistema è venuto meno a decorrere dal 01/01/2011 a seguito dell’entrata in vigore del D.L.78/2010 e della introduzione del sistema del T.F.R. dal 01/01/2011.
Tuttavia le Amministrazioni hanno continuato ad eseguire un doppio prelievo, sia quello a titolo di T.F.R. (6,91%), sia quello a titolo di indennità di buonauscita (2,5)! Tale ultimo prelievo è stato era stato censurato dal T.A.R. Calabria, che aveva ordinato la restituzione delle somme trattenute.

La sentenza

Legittimità della clausola “claims made”. Cassazione Civile, sentenza 28 aprile 2017 n.10506

La Corte afferma la legittimità della clausola “claims made” contenuta nelle polizze assicurative della responsabilità sanitaria, in forza della quale sono coperti i sinistri il cui pagamento viene chiesto per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, anche se accaduti precedentemente.

        La sentenza