Costituisce fatto colposo che configura illecito civile continuato ed aggravato dal persistere della volontà punitiva e di atti diretti all’emarginazione del professionista, la condotta del primario che nell’esercizio formale dei poteri di controllo e di vigilanza del reparto, estrometta di fatto l’aiuto anziano da ogni attività proficua di collaborazione, impedendogli l’esercizio delle mansioni cui era addetto.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria sottoscritto in data 17 ottobre 2008, relativamente al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ha previsto, all’art. 5, che le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo, previo confronto con le organizzazioni sindacali in talune materie di particolare rilevanza. Le linee di indirizzo della Regione Siciliana:
La Corte differenzia tra responsabilità disciplinare e respnsabilità dirigenziale; il licenziamentonecessità del parere del Comitato dei Garanti solo per la responsabilità dirigenziale.
Ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed addetti al servizio di continuità assistenziale (già di guardia medica) ed emergenza territoriale l’indennità denominata “compenso aggiuntivo”, quale componente dei compensi fissi, spetta nell’ammontare corrispondente all’indennità di caro-vita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con gli incrementi di tale ammontare previsti dalle norme istitutive del compenso, ammontare che resta insensibile agli incrementi dell’onorario professionale; pertanto, il rinvio operato dalle stesse norme ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell’indennità di carovita, risulta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzioni, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorchè inferiore al numero effettivo di ore di incarico.
La Corte interviene in materia di commercializzazione di sigarette, obblighi di informativa al consumatore e pubblicità ingannevole; l’attività di produzione e vendita di tabacchi viene definita per la prima volta “attività pericolosa” e viene inquadrata nella responsabilità oggettiva.
Per la prima volta una grave patologia viene collegata causalmente all’uso prolungato di cellulare e cordless per motivi di lavoro. L’INAIL condannato al pagamento della rendita per malattia professionale.
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