Archivio per Categoria Lavoro & Sanità

I requisiti del mobbing. Cassazione Civile, sentenza 1° marzo 2012 n.3187

Per mobbing si deve intendere una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. E si è precisato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

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Contratti a tempo determinato ed anzianità di servizio. Tribunale di Brescia, sentenza 2 gennaio 2013 n.839

Per il Tribunale di Brescia l’anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato è sempre valida, anche se c’è “soluzione di continuità”. Di conseguenza in tali casi viene anticipato l’aumento della indennità di esclusività. Le opposte norme dei CCNL vigenti all’epoca sono in contrasto con i principi della DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. La sentenza:

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Compensi intramoenia non versati all’azienda: è peculato. Cassazione Penale, sentenza del 26/06/2012 n.25255

Il medico che non versa alla Azienda sanitaria i compensi dell’attività intramoenia commette il reato di peculato.

La sentenza

Attività intramoenia per ilpersonale non medico: obblighi contributivi e limiti all’orario di lavoro.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. INTERPELLO N.15/2011.

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamentazione dell’attività intramoenia per il personale non medico – obblighi contributivi – disciplina in materia di tempi di lavoro. A fini fiscali l’attività intramoenia è considerata di lavoro dipendente, mentre non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003. La risposta del Ministero:

Onere della prova del mobbing. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 10 ottobre 2012 n.18927

“Nel rito del lavoro, il principio dispositivo deve essere contemperato con quello della ricerca della verità materiale, con l’utilizzazione da parte del giudice anche di poteri officiosi oltre che della prova per presunzioni, alla quale, specialmente in casi come quello in oggetto, va attribuito precipuo rilievo”.

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Scusabilità della infrazione disciplinare Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 12 luglio 2012 n.11798

Non sono sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del lavoratore causati dal suo stato di precario equilibrio psicologico.
(Nel caso in specie il lavoratore, affetto da disturbi di ansia e di adattamento, aveva omesso di comunicare la prosecuzione dello stato di malattia).

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Obbligo di selezione nel conferimento degli incarichi dirigenziali. Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 4 aprile 2012 n.5369

“In tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
Laddove, pertanto, l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile”

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