CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA 3 SETTEMBRE 2018 N.21565
La Corte è contraria alle sentenze di merito più permissive: no alle mansioni superiori nel caso di svolgimento di incarico di sostituzione di dirigente di struttura semplice o complessa protrattosi oltre il termine legale: il ruolo dirigenziale è unico e le funzioni sono equivalenti.
Per mobbing si deve intendere una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. E si è precisato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
“Nel rito del lavoro, il principio dispositivo deve essere contemperato con quello della ricerca della verità materiale, con l’utilizzazione da parte del giudice anche di poteri officiosi oltre che della prova per presunzioni, alla quale, specialmente in casi come quello in oggetto, va attribuito precipuo rilievo”.
Non sono sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del lavoratore causati dal suo stato di precario equilibrio psicologico. (Nel caso in specie il lavoratore, affetto da disturbi di ansia e di adattamento, aveva omesso di comunicare la prosecuzione dello stato di malattia).
Per la contestazione del licenziamento illegittimo è sufficiente che la lettera raccomandata sia stata spedita entro il termine di sessanta giorni (e non anche ricevuta).