Archivio per Categoria Dirigenza e incarichi dirigenziali

Conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa non motviato.

Anche l’incarico di Direttore di Struttura Complessa deve essere motivato in relazione ai vari curriculum vitae presentati; in mancanza l’escluso ha diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Corte di Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2024 n.1488.

La sentenza

Risarcimento del danno per mancata graduazione delle funzioni

Il ritardo nella graduazione delle funzioni e nella pesatura degli incarichi è inadempimento contrattuale e causa un danno risarcibile a titolo di perdita di chance, liquidabile secondo equità in base alla retribuzione di posizione, quota aziendale, tardivamente corrisposta.

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Corte di Giustizia U.E. sentenza C-302/11 del 18/10/2012

La Corte dichiara contrarie al diritto comunitario le norme che non includono i contratti a tempo determinato nel computo della anzianità di servizio. Il principio prevale anche sulla norma contraria dei CCNL sanità vigenti sino al 2019.

La sentenza

Compensi intramoenia non versati all’azienda: è peculato. Cassazione Penale, sentenza del 26/06/2012 n.25255

Il medico che non versa alla Azienda sanitaria i compensi dell’attività intramoenia commette il reato di peculato.

La sentenza

Obbligo di selezione nel conferimento degli incarichi dirigenziali. Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 4 aprile 2012 n.5369

“In tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
Laddove, pertanto, l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile”

        La sentenza

Conferimento incarichi dirigenziali senza selezione o motivazione, conseguenze. Cassazione Civile, sentenza 5 marzo 2012 n.3415

Nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto a effettuare nel rispetto di determinati criteri, non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori ai fini di una promozione o del conferimento di un altro beneficio, egli, al fine di dimostrare il rispetto dei criteri previsti per la selezione e dei principi di correttezza e buonafede, deve operare in maniera trasparente e in particolare motivare adeguatamente la scelta effettuata. In difetto di una scelta motivata, il lavoratore ha in linea di principio diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, non condizionato alla prova da parte  sua che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe risolta in suo favore. Il giudice deve procedere alla liquidazione del danno con una valutazione equitativa a norma dell’art. 1226 c.c. , tenendo presente, ai fini di tale giudizio probabilistico e comparativo, ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo da entrambe le parti. In particolare: dovrà rigettare la domanda risarcitoria quando gli elementi di prova acquisiti consentano di escludere con adeguata sicurezza che il lavoratore in causa potesse avere concrete possibilità di un esito della selezione per lui positivo; in mancanza di specifiche risultanze circa il possibile esito della selezione se correttamente eseguita, il giudice potrà ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e il numero di quelli che concretamente dovevano formare oggetto della selezione, ma, se del caso, potrà trarre argomenti di convincimento circa il grado di probabilità favorevoli al lavoratore anche dal comportamento processuale delle parti e in particolare dalle loro carenze
nell’allegazione e prova degli elementi di fatto rilevanti ai fini della selezione rientranti nell’ambito delle loro rispettive conoscenze e possibilità di prova.

La sentenza

Indennità di esclusività e blocco delle retribuzioni disposto dal D.L. 31/05/2010 n.78. Conferenza Stato-Regioni documento 13/10/2011.

L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANONEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010: