Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. La sentenza:
Secondo la Cassazione il tempo necessario per recarsi al lavoro si verifica unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, e, in particolare, ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. La sentenza
Il riconoscimento del diritto all’indennità per il rischio radiologico in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli “organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni”, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell’effettiva esposizione a rischio da radiazione. Il testo:
Per il riconoscimento dell’indennità di coordinamento è sufficiente lo svolgimento effettivo di tali funzioni, purchè di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, restando esclusa la possibilità per l’amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. La sentenza:
Ritardo e/o mancato conferimento delle posizioni organizzative: è competente il giudice ordinario e può essere proposta azione di risarcimento danni per la perdita della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. La sentenza:
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