La mancata impugnazione del licenziamento pregiudica anche la richiesta di risarcimento dei danni in via contrattuale, salva la possibilità di agire in via extracontrattuale.
Per la Cassazione SS.UU., sentenza 1 luglio 2009 n.15377, la giurisdizione in materia di “quota alberghiera” spetta al Giudice Ordinario, non essendo ormai più vigenti le fattispecie cui si riferiva la giurisdizione esclusiva in materia di “spese di spedalità”.
Lel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il danno và liquidato nella misura della reteribuzione non percepita. Il datore di lavoro ha l’onere di provare fatti e circostanze idonee a determinare una riduzione del danno (aliunde perceptum o la possibilità di ridurre il danno con l’ordinaria diligenza). In tal modo è stata introdotta una notevole facilitazione per il lavoratore in quanto non è posta alcuna presunzione circa lo svolgimento o la possibilità di svolgere un lavoro alternativo.
La sentenza
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