Anche se la L.135/1990 consente di eseguire il test HIV senza il consenso del soggetto per motivi clinici, nel suo interesse, il principio và interpretato ai sensi dell’art.32, comma 2 Cost., ed il mancato consenso è superabile solo nel caso di “obiettiva ed indifferibile urgenza” o nel caso di “specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio di terzi o altro)“; in ogni caso deve essere garantito il diritto alla riservatezza. La sentenza: