Anche se la L.135/1990 consente di eseguire il test HIV senza il consenso del soggetto per motivi clinici, nel suo interesse, il principio và interpretato ai sensi dell’art.32, comma 2 Cost., ed il mancato consenso è superabile solo nel caso di “obiettiva ed indifferibile urgenza” o nel caso di “specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio di terzi o altro)“; in ogni caso deve essere garantito il diritto alla riservatezza. La sentenza:
Il Consiglio di Stato consente l’accesso ai dati sanitari per acquisire elementi informativi e prognostici, relativi alle assenze per malattie dei propri colleghi, da utilizzare in processi nei quali si controverta della posizione di lavoro del ricorrente. “Il diritto alla c.d. privacy non può essere sacrificato se non a titolo di extrema ratio, restando altrimenti possibile assicurare un ampio esercizio del diritto di accesso, pur salvaguardando l’interesse alla riservatezza mediante modalità, alternative alla limitazione o al diniego dell’accesso, che utilizzino, ad esempio, la schermatura dei nomi dei soggetti menzionati nei documenti, che si dichiarino fermamente intenzionati a mantenere l’anonimato, o che, invece, si avvalgano dell’assenso delle persone di volta in volta indicate nei documenti in questione (cfr. per il principio, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2005, n. 6524). La sentenza:
Lo spiega la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa
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