Il danno per la lesione del diritto al consenso informato e alla autodeterminazione, nel caso di intervento perfettamente eseguito, sussiste solo nel caso in cui venga provato che il paziente, informato dei possibili effetti negativi collaterali, avrebbe rifiutato l’intervento.
Con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal gestore di impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso.
Il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la morte del padre se dimostra che quest’ultimo sosteneva economicamente il primo (caso relativo a decesso per errore medico). La sentenza estende il risarcimento oltre i caso di figli minorenni o non economicamente indipendenti, ed oltre il minimo dell’obbligo degli alimenti.
Anche le spese sostenute nella fase stragiudiziale possono essere comprese nella successiva richiesta giudiziale di risrcimento danni come danno emergente.
Per la prima volta una grave patologia viene collegata causalmente all’uso prolungato di cellulare e cordless per motivi di lavoro. L’INAIL condannato al pagamento della rendita per malattia professionale.
E’ annullabile il contratto stipulato con il falso medico che ha ingannato il paziente circa la sua qualità. Sentenza del Giudice di Pace di Varese del 18/10/2010 (da www.ilcaso.it):
“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicchè, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico”.
La Corte di Cassazione sembra non avere le idee chiare! Le più recenti sentenze infatti ritengono che il danno biologico comprenda già il danno morale e che la “personalizzazione” può essere eseguita solo in casi eccezionali.
Nel caso in cui dopo un intervento chirurgico si verificono delle complicazioni post operatorie il medico non può esimersi da colpa lieve per il fatto che l’intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. L’obbligo della prestazione secondo le leges artis, che il professionista deve provare di aver rispettato (Cass. 24791/2008), persiste per il chirurgo per tutte le fasi dell’intervento, anche per quelle post-operatorie, ed egli deve attentamente seguire il paziente anche in relazione a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire dopo l’intervento.
La sentenza
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