Archivio per Categoria Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”

Pronta reperibilità e art.328 c.p. Cassazione penale, sentenza 19/11/2015 n.1351

Il medico in turno di pronta reperibilità non può rifiutarsi di intervenire

La sentenza

Colpa della struttura sanitaria. CASSAZIONE CIVILE SEZ. 3, SENTENZA DEL 19 OTTOBRE 2015 N.21090

Colpa della struttura sanitaria. La struttura santaria, debitore della prestazione, può liberarsi dalla colpa solo se prova che l’evento dannoso si sarebbe in ogni caso verificato. Il rispetto delle leggi e regolamenti non esonera da colpa per negligenza o imprudenza.

La sentenza

Concussione dello specialista convenzionato e danno all’immagine della P.A. Corte dei Conti, sentenza del 27/03/2013 n.1392.

Il medico specialista convenzionato che chiede dei soldi ai propri pazienti promettendo una “corsia preferenziale” per sottoporli ad interventi chirurgici oltre a commettere il reato di concussione causa un danno all’immagine della pubblica amministrazione che deve essere risarcito (nella specie liquidato in via equitativa in € 5.000,00).

     La sentenza

Nesso di causalità nella responsabilità civile. Tribunale di Ferrara, sentenza del 24/01/2014

Nesso causale nella responsabilità civile vige il criterio del “più probabile che non” (caso di danni da emotrasfusione). La sentenza:

Responsabilità per difetto di organizzazione della struttura sanitaria. Cassazione Civile, sentenza 22/10/2014 n.22338.

Il direttore della struttura è responsabile se, sapendo che le attrezzature mediche sono inadeguate, non consiglia di trasferire il paziente in una struttura adeguata. La sentenza

Consenso informato ed intervento diverso da quello concordato. Cassazione Civile, sentenza 17/01/2013 n.1024

Il consenso informato non si estende ad un intervento poi risultato, anche in parte, diverso da quello concordato.

La sentenza

Compensi intramoenia non versati all’azienda: è peculato. Cassazione Penale, sentenza del 26/06/2012 n.25255

Il medico che non versa alla Azienda sanitaria i compensi dell’attività intramoenia commette il reato di peculato.

La sentenza

Consenso informato e tutela della privacy. Il caso del test HIV eseguito senza consenso e della diffusione del risultato.

Anche se la L.135/1990 consente di eseguire il test HIV  senza il consenso del soggetto per motivi clinici, nel suo interesse, il principio và interpretato ai sensi dell’art.32, comma 2 Cost., ed il mancato consenso è superabile solo nel caso di “obiettiva ed indifferibile urgenza” o nel caso  di “specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio di terzi o altro)“; in ogni caso deve essere garantito il diritto alla riservatezza. La sentenza:

Forma ed onere della prova del consenso informato. Corte di Cassazione, sentenza 27/11/2012 n.20984

In materia di consenso informato, la S.C. ha precisato i seguenti princìpi:
1) non può esservi un consenso tacito per facta concludentia;
2) la qualità personale del soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l’obbligo di informazione;
3) l’onere della prova con riguardo all’avvenuta illustrazione delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta dedotto dal paziente il relativo inadempimento.

La sentenza:

Visita post operatoria a pagamento e abuso d’ufficio. Cassazione Penale, sentenza 17 ottobre 2012 n.40824

Commette abuso d’ufficio il medico che esegue delle visite a pagamento senza informare i pazienti stessi circa la possibilità di ottenere la stessa prestazione presso l’ospedale senza ulteriori spese, in quanto questa attività è già compresa nella tariffa, corrisposta per il ricovero e l’intervento chirurgico:
“il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket)”, si legge ancora nella sentenza che al medico compete “l’obbligo di concludere l’intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, consapevolmente, per tale soluzione (…) Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori aggravi economici, all’interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l’intervento chirurgico”