“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicchè, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico”.
La Corte di Cassazione sembra non avere le idee chiare! Le più recenti sentenze infatti ritengono che il danno biologico comprenda già il danno morale e che la “personalizzazione” può essere eseguita solo in casi eccezionali.
Nel caso in cui dopo un intervento chirurgico si verificono delle complicazioni post operatorie il medico non può esimersi da colpa lieve per il fatto che l’intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. L’obbligo della prestazione secondo le leges artis, che il professionista deve provare di aver rispettato (Cass. 24791/2008), persiste per il chirurgo per tutte le fasi dell’intervento, anche per quelle post-operatorie, ed egli deve attentamente seguire il paziente anche in relazione a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire dopo l’intervento.
Il lavoratore che chieda il risarcimento del danno biologico derivante da demansionamento ha l’onere di fornire, specie ove lamenti patologie riconducibili a diverse cause (come nel caso di depressione), la prova del nesso di causalità, costituito non già da una mera possibilità o una astratta probabilità, bensì da una “probabilità qualificata” da ulteriori elementi (anche negativi ed inerenti alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinati).
Il capo ufficio che usa espressioni offensive della professionalità e della reputazione del dipendente subordinato inviando relazioni negative alla Direzione, non supportate da elementi oggettivi e al di fuori delle procedure formali di contestazione, commette il reato di diffamazione.
La sentenza ha affermato il seguente principio di diritto in un caso di risarcimento dei danni derivanti da mobbing e licenziamento illegittimo di un lavoratore che tuttavia già versava in uno stato di depressione ansiosa, aggravato dal comportamento del datore di lavoro:
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt.40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso insieme a circostaze naturali alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero del danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente, i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale. La sentenza è interessante perchè chiarisce quando è possibile addebitare interamente il danno all’agente e quando invece è possibile addebitare solo il danno c.d. “differenziale”. Il punto delicato della massima è nella parte in cui esige l’indagine sui danni che si sarebbero verificati ugualmente senza la condotta dell’agente. In tal modo viene introdotto un giudizio ipotetico simile a quello in tema di causalità nei reati omissivi; quest’ultimo è tema assai dibattuto e controverso, sul quale i più recenti arresti giurisprudenziali non richiedono una certezza assoluta, ma un’alta probabilità, fondata non solo su leggi scentifiche, ma anche su una completa analisi fattuale.
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