Un taglio di 30 milioni di euro all’aggregato destinato alla specialistica accreditata rispetto a quanto previsto con il decreto n.912/2008. Esso comporta una revoca parziale del precedente decreto e pertanto, ai sensi dell’art.21-quinquies della L.241/1990, l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo agli specialisti!.
Sussiste l’obbligo di una Azienda Sanitaria Locale di corrispondere le rette di spedalità per prestazioni di cure sanitarie e assistenza integrata, connesse al ricovero di un assistito affetto fin dall’età adolescenziale da insufficienza mentale di grado elevato, che, alcuni anni dopo la nascita, è stato affidato ad un Istituto ubicato in un’altra regione, successivamente, ha sempre vissuto in tale struttura di assistenza. La giurisprudenza, al riguardo, si è ampiamente espressa, non solo riportandosi al criterio della prevalenza delle prestazioni, nel senso di attribuire i relativi oneri economici alle Servizio Sanitario Nazionale oppure ai Comuni in dipendenza della rilevanza o meno delle cure sanitarie rispetto al più contenuto elemento dell’assistenza, ma anche chiarendo che deve considerarsi prevalente il primo aspetto nell’ipotesi di trattamenti farmacologici finalizzati al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite o acquisite. Con riferimento al caso di specie, non può negarsi che il problema della disabilità e dell’emarginazione, disciplinato dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e in buona sostanza il carattere socio assistenziale dell’attività svolta nei confronti dell’assistito appare meno significativo in rapporto al dato essenziale delle cure sanitarie, sia pure farmacologiche, prestate a causa di una malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell’Istituto Ospedaliero.
La sentenza
na malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell’Istituto Ospedaliero.
Sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro del 12/01/2012
La Azienda sanitaria non può sospendere il pagamento delle “quote” relative a cittadini extracomunitari anche se il loro permesso di soggiorno è scaduto. La sentenza:
Il T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, si pronuncia sulla questione del rimborso delle rette di ricovero di adulti inabili e non autosufficienti, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/1986 e dell’art. 59 della L.R. n. 33/1996, relativamente alla “quota sanitaria”. Si tratta del rimborso agli enti locali della assistanza sanitaria prestata da questi e dovuta dalle Aziende UU.SS.LL., una situazione che è del tutto speculare a quella delle Residenze Sanitarie Assistenziali, ove le Aziende chiedono ai Comuni il rimborso delle prestazioni di assistenza sociale (vitto e alloggio).
“Spetta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui l’assistito dal servizio sanitario nazionale, chiedendo il riconoscimento del diritto all’erogazione di cure asseritamente urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, o al rimborso di spese effettuate presso una struttura privata senza preventiva autorizzazione, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute per sua natura non suscettibile di affievolimento”.
Nota
Come è noto il presupposto per i rimborso di spese relative a cure presso strutture estere è la non disponibilità di terapia adeguata in strutture italiane intesa o in senso assoluto o relativo, ovvero l’urgenza del trattatmento incompatibile con le liste di attesa esistenti nelle strutture italiane competenti.
Secondo la Cassazione il suddetto presupposto, anche se oggetto di valutazioni discrezionali di natura tecnica, non radica la giurisdizione amministrativa poichè il diritto alla salute non può essere degradato a interesse legittimo.
Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
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