CASSAZIONE PENALE, SENTENZA 2 LUGLIO 2009 N.351905
Commette il reato di cui all’art.591 c.p. il coniuge che abbandona il marito a casa per trascorrere un periodo di vacanza nel caso in cui questi non sia in grado di provvedere alle esigenze quotidiane. La sentenza:
IL DIRITTO AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE SOSTENUTE PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE NON E’ COMPRIMIBILE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Nota: Il T.A.R. ribadisce il principio, chiamando a sostegno la recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.2867/2009, già pubblicata sul sito. Come già ribadito in precedenza, tale principio si riverbera sull’annosa problematica dell’extra budget: i pazienti potrebbero rivolgersi direttamente all’ASL di compentenza per il rimborso, o, in alternativa, come già avveniva per l’assistenza indiretta, possono cedere il credito alle stesse strutture sanitarie private. La sentenza:
Il diritto alla salute non è affievolito perchè l’apprezzamento dell’amministrazione è esclusivamente tecnico e non discrezionale in senso stretto, non implicando l’esercizio di alcun potere di supremazia.
Per la Cassazione SS.UU., sentenza 1 luglio 2009 n.15377, la giurisdizione in materia di “quota alberghiera” spetta al Giudice Ordinario, non essendo ormai più vigenti le fattispecie cui si riferiva la giurisdizione esclusiva in materia di “spese di spedalità”.
La Corte ha escluso che al cittadino dell’Ue spetti il rimborso, da parte del proprio Paese, per i costi sostenuti in un altro Stato membro per le spese mediche sostenute in occasione di viaggi e soggiorni. Una normativa che imponga ai paesi membri dell’Ue l’obbligo di garantire ai propri iscritti un rimborso complementare per le cure non programmate all’estero, rischia di inficiare l’economia stessa del sistema istituito dal Regolamento n. 1408/71. La sentenza:
Disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.
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