Archivio per Categoria Accreditamento, qualità e rischio clinico

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Deliberazioni nn.88 e 113 in materia di standard di qualità degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Delibera n.88/2010

Delibera n.113/2010

Convenzioni delle Università; trasferimento della gestione clinica e delal responsabilità. Cassazione Civile, sentenza 8 ottobre 2008 n.24791.

L’Università che si avvale di una struttura privata (mediante convenzione) per l’erogazione di servizi sanitari, assumendo la direzione della stessa struttura, diventa parte del contratto di spedalità che, di fatto, stipula con i pazienti.

La sentenza

Decreto Regione Siciliana aggregati spesa assistenza specialistica convenzionata 8 agosto 2008

Decreto 8 agosto 2008

Un taglio di 30 milioni di euro all’aggregato destinato alla specialistica accreditata rispetto a quanto previsto con il decreto n.912/2008. Esso comporta una revoca parziale del precedente decreto e pertanto, ai sensi dell’art.21-quinquies della L.241/1990, l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo agli specialisti!.

Il decreto

Aggregati di spesa specialistica esterna 2007. Decreto 14 marzo 2008 di modifica del decreto 13 dicembre 2007

DECRETO REGIONE SICILIANA 14 MARZO 2008:

Modifica del decreto 13 dicembre 2007 concernente determinazione, per l’anno 2007, dell’aggregrato di spesa per l’assistenza specialistica convenzionata esterna.

Il decreto

Regione Siciliana. Decreto del 27 febbraio 2008, tariffe assistenza specialistica ambulatoriale e prestazioni emodialisi.

Regione Siciliana. Decreto del 27 febbraio 2008.

Tariffe assistenza specialistica ambulatoriale e prestazioni emodialisi.

Il decreto

Soggetto obbligato al pagamento delle rette di spedalità. TAR Emilia Romagna, sentenza 5/2/2008 n.176

Sussiste l’obbligo di una Azienda Sanitaria Locale di corrispondere le rette di spedalità per prestazioni di cure sanitarie e assistenza integrata, connesse al ricovero di un assistito affetto fin dall’età adolescenziale da insufficienza mentale di grado elevato, che, alcuni anni dopo la nascita, è stato affidato ad un Istituto ubicato in un’altra regione, successivamente, ha sempre vissuto in tale struttura di assistenza. La giurisprudenza, al riguardo, si è ampiamente espressa, non solo riportandosi al criterio della prevalenza delle prestazioni, nel senso di attribuire i relativi oneri economici alle Servizio Sanitario Nazionale oppure ai Comuni in dipendenza della rilevanza o meno delle cure sanitarie rispetto al più contenuto elemento dell’assistenza, ma anche chiarendo che deve considerarsi prevalente il primo aspetto nell’ipotesi di trattamenti farmacologici finalizzati al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite o acquisite. Con riferimento al caso di specie, non può negarsi che il problema della disabilità e dell’emarginazione, disciplinato dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e in buona sostanza il carattere socio assistenziale dell’attività svolta nei confronti dell’assistito appare meno significativo in rapporto al dato essenziale delle cure sanitarie, sia pure farmacologiche, prestate a causa di una malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell’Istituto Ospedaliero.

La sentenza

na malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell’Istituto Ospedaliero.

 

Rimborso ai Comuni della quota sanitaria delle rette di ricovero per adulti inabili e non autosufficienti. TAR Catania, sentenza 14/09/2007 n.1416

Il T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, si pronuncia sulla questione del rimborso delle rette di ricovero di adulti inabili e non autosufficienti, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/1986 e dell’art. 59 della L.R. n. 33/1996, relativamente alla “quota sanitaria”. Si tratta del rimborso agli enti locali della assistanza sanitaria prestata da questi e dovuta dalle Aziende UU.SS.LL., una situazione che è del tutto speculare a quella delle Residenze Sanitarie Assistenziali, ove le Aziende chiedono ai Comuni il rimborso delle prestazioni di assistenza sociale (vitto e alloggio).

La sentenza