Archivio per Categoria Accreditamento, qualità e rischio clinico

L’accreditamento ha natura oggettiva? per il T.A.R. BARI, sentenza 17/12/2009 n.3246, sì.

Il T.A.R. opta per la natura oggettiva dell’accreditamento, purchè il soggetto subentrante o incorporante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. La sentenza:

Leggi nn.180 e 833 del 1978 le prestazioni sanitarie sono un diritto e le controversie spettano al Giudice Ordinario. Corte di Cassazione, sentenza 1° luglio 2009 n.31905

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Per la Cassazione la giurisdizione in materia di “quota alberghiera” spetta al Giudice Ordinario, non essendo ormai più vigenti le fattispecie cui si riferiva la giurisdizione esclusiva in materia di “spese di spedalità”.

La sentenza

Revoca illegittima dell’accreditamento e risarcimento dei danni. Consiglio di Stato, sentenza 30/06/2009 n.4237

La casa di cura ottiene il risarcimento dei danni per la revoca illegittima dell’accreditamento.

Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 44 della L. n. 833/1978, è ravvisabile sia la lesione dell’interesse legittimo pretensivo della Casa di cura, cagionata dal ritardo con cui la P.A. ha emesso il provvedimento finale di accreditamento provvisorio, sia il danno c.d. “da disturbo”, posto che la Casa di cura può agire per ottenere il ristoro del pregiudizio patito in conseguenza dell’illegittima compressione delle facoltà di cui era già titolare (nella specie, in quanto convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale per molteplici branche specialistiche già da molto tempo – nella specie, dal 1979).

Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale, il danno emergente va quantificato in misura pari al minor utile realizzato a causa della risoluzione del rapporto convenzionale e del mancato accreditamento delle prestazioni sanitarie con la Regione per il periodo in cui la convenzione non ha avuto effetto, tenendo conto dei risultati conseguiti e documentati nel passato, nonché della riduzione, che nel tempo si è avuta, della durata media dei giorni di degenza. Su detto valore andrà calcolata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) e gli interessi, dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione della convenzione fino al riconoscimento dell’accreditamento, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

La sentenza

Abbattimenti tariffari della L. n. 296/2006, all’art. 1, comma 796, lettera o). Corte Costituzionale, sentenza del 1/4/2009 n.94

La legge n. 296 del 2006, all’art. 1, comma 796, lettera o), disponeva che con decorrenza 1° gennaio 2007 tutte le strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Nazionale praticassero uno sconto del 20% per la diagnostica di laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche.

Con la sentenza n.94/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

La decisione si basa sul presupposto della temporaneità della normativa, che è applicabile sino al 31/12/2008. Infatti ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l’art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: «Con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate». Tuttavia il termine del 31 dicembre 2008 non implica la decadenza delle tariffe, ma solo un obbligo di provvedere nuovamente all’adeguamento.

La sentenza

Decreto Regione Siciliana. Aggregati di spesa specialistica esterna per il 2009

DECRETO 16 gennaio 2009.

Determinazione dell’aggregato di spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale esterna per l’anno 2009.

il decreto

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Deliberazioni nn.88 e 113 in materia di standard di qualità degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Delibera n.88/2010

Delibera n.113/2010

Convenzioni delle Università; trasferimento della gestione clinica e delal responsabilità. Cassazione Civile, sentenza 8 ottobre 2008 n.24791.

L’Università che si avvale di una struttura privata (mediante convenzione) per l’erogazione di servizi sanitari, assumendo la direzione della stessa struttura, diventa parte del contratto di spedalità che, di fatto, stipula con i pazienti.

La sentenza

Decreto Regione Siciliana aggregati spesa assistenza specialistica convenzionata 8 agosto 2008

Decreto 8 agosto 2008

Un taglio di 30 milioni di euro all’aggregato destinato alla specialistica accreditata rispetto a quanto previsto con il decreto n.912/2008. Esso comporta una revoca parziale del precedente decreto e pertanto, ai sensi dell’art.21-quinquies della L.241/1990, l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo agli specialisti!.

Il decreto