Archivio per Categoria Accreditamento, qualità e rischio clinico

Esenzione IMU attività sanitarie ed assistenziali (Cass. Civ., ord. n.32690/2024)

L’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede l’esenzione da ICI (IMU) per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali: «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», nonchè per gli immobili destinati allo svolgimento delle «attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.222», e cioè le “attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana“, a condizione che le attività siano svolte da “enti pubblici e privati diversi dalle società,  trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato“. Inoltre, perchè le attività siano “non commerciali” è necessario che siano effettuate a titolo gratuito o con un corrispettivo simbolico.  Inoltre, l’art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, n.200, sancisce che le “modalità non commerciali” sono le «modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà”. Posto, ciò, la Corte di Cassazione stabilisce che “In materia di IMU, per usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forza del rinvio disposto dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla Regione in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ONLUS, ma è necessario che quest’ultima – oltre ad assolvere l’obbligo dichiarativo di cui all’art. 9, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nelle forme stabilite dall’art. 6 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell’agevolazione (anche in caso di utilizzazione “mista”) – dimostri che le attività a cui l’immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, siano svolte con modalità “non commerciali” nell’accezione  sancita dalla decisione adottata dalla Commissione Europea del 19 dicembre 2012″ nel senso sopra precisato.

L'ordinanza

Sospensione dell’accreditamento istituzionale fino al 31/12/2026

La sospensione è disposta dall’art. 36 della Legge 16 dicembre n.193. I dossier preparatori chiariscono che non è sospeso l’intero sistema, ma solo l’accreditamento di nuove strutture o l’estensione della attività di quelle già accreditate ad altre branche. La norma così rinvia l’introduzione del principio di concorrenza basato sulla qualità e sui costi, che era stato introdotto con l’art.8-quinquies, comma 1 bis, del D. Lgs. n.502/1992. La dsisposizione è anche di dubbia costituzionalità, considerato che limita per due anni la libertà di iniziativa economica:

Art.36

Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell’ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
 

La Corte Costituzionale boccia l’extrabudget della Regione Siciliana

Corte Costituzionale, sentenza del 13 dicembre 2024 n.197

L’art.5. comma 15, della L. Regione Siciliana del 12 maggio 2020 n.9 interveniva in materia di prestazioni rese dalle strutture accreditate con il SSR, e consentiva a queste ultime di restituire l’anticipazione loro riconosciuta per l’anno 2020 (a titolo di “indennità di funzione” per il periodo della pandemia) mediante gli importi maturati come extrabudget, non liquidabile, nelle annualità successive.

Rispetto all’originaria durata triennale, tale meccanismo è stato esteso, dalla disposizione impugnata innanzi alla Corte Costituzionale, al settennio 2020-2026. Viene, infatti, stabilito che la restituzione in favore del SSR di quanto ricevuto dalle strutture accreditate a titolo di anticipazione avvenga “esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualità del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano già state erogate”.

Secondo la Corte, “l’estensione, operata dalla disposizione impugnata, del termine di restituzione dell’anticipazione maturata nel 2020 oltre i limiti temporali della legislazione d’emergenza non rinviene più giustificazione nella necessità di arginare gli effetti del fenomeno pandemico rispetto alla gestione del SSR e comporta anzi, come denuncia il ricorrente, un inappropriato utilizzo di risorse sanitarie regionali “a copertura di prestazioni sanitarie delle strutture accreditate altrimenti non riconoscibili a carico del S.S.R.” perché destinato ad operare al di fuori del sistema del budget.”

La sentenza pone un grosso problema di applicazione temporale. Ai sensi dell’art.136 Cost., la legge dichiarat illegittima non può essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ma, in realtà ha effetto retroattivo, salvo i rapporti che sono già definiti od “esauriti” perchè prescritti o oggetto di sentenza passata in giudicato, o per i quali è intervenuta una decadenza o decisi con atti amministrativi definitivi. Purtroppo questa sentenza interviene prima della conclusione del 2024 e una interpretazione restrittiva potrebbe essere quella di considerare i rapporti del 2024 ancora non “esauriti” e far perdere ai soggetti accreditati la possibilità di compensare l’indennità di funzione già percepita con l’extrabudget 2024. In realtà si può anche sostenere che la legge regionale abbia previsto una “compensazione legale“. In tal caso, la compensazione opera in modo automatico, dal momento della coesistenza dei due debiti (art.1242 cod. civ.), per cui si può considerare “definita” o “esaurita” la compensazione della indennità di funzione fino all’extrabudget maturato alla data del 13 dicembre 2024.

Questo è l’unica interpretazione che può evitare un danno per le strutture accreditate e, indirettamente, agli assistiti del SSR. Infatti, le altre vie praticate, quale quella dell’indebito arricchimento delle ASP, sono state già escluse dalla giurisprudenza perchè, per principio, l’extrabudget non è autorizzabile ed utile per il servizio pubblico (es. Cassazione civile sez. III, 06/07/2020,  n.13884).

      La sentenza

I nuovi livelli essenziali di assistenza

D.P.C. M. 12 gennaio 2017

“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502″

Modifiche all’accreditamento, normativa Regione Siciliana

Decreti regionali

Decreto 4 agosto 1998

Decreto Assessorato alla Sanità Regione Sicilia 4 agosto 1998

Decreto n.175/2014

Decreto Assessoriale n.175/2014 – Mutamento della titolarità

Decreto n.175/2014

Decreto Assessoriale n.1132 del 18 luglio 2014- Modifiche al precedente decreto

Circolare Assessorato Salute n.14 2014

Circolare Assessorato Salute n.14 2014 Circolare Assessorato Salute n.14 2014

Direttive accreditamento strutture sanitarie