“Spetta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui l’assistito dal servizio sanitario nazionale, chiedendo il riconoscimento del diritto all’erogazione di cure asseritamente urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, o al rimborso di spese effettuate presso una struttura privata senza preventiva autorizzazione, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute per sua natura non suscettibile di affievolimento”.
Nota
Come è noto il presupposto per i rimborso di spese relative a cure presso strutture estere è la non disponibilità di terapia adeguata in strutture italiane intesa o in senso assoluto o relativo, ovvero l’urgenza del trattatmento incompatibile con le liste di attesa esistenti nelle strutture italiane competenti.
Secondo la Cassazione il suddetto presupposto, anche se oggetto di valutazioni discrezionali di natura tecnica, non radica la giurisdizione amministrativa poichè il diritto alla salute non può essere degradato a interesse legittimo.
Lel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il danno và liquidato nella misura della reteribuzione non percepita. Il datore di lavoro ha l’onere di provare fatti e circostanze idonee a determinare una riduzione del danno (aliunde perceptum o la possibilità di ridurre il danno con l’ordinaria diligenza). In tal modo è stata introdotta una notevole facilitazione per il lavoratore in quanto non è posta alcuna presunzione circa lo svolgimento o la possibilità di svolgere un lavoro alternativo.
Il C.G.A. sostiene che l’accreditamento istituzionale non è una concessione di servizio pubblico, ma un “accordo atipico” cui non si applica la regola della concorsualità nell’affidamento.
In proposito sorge qualche dubbio: se è vero che dalla recentissima direttiva europea sui servizi sono esclusi i servizi sanitari, è pure vero che anche in mancanza di una direttiva restano ferme le norme del trattato sul punto in questione (v. il documento della Commissione europea Le concessioni nel diritto comunitario). Ecco il testo della sentenza:
“Il venir meno del soggetto già provvisoriamente accreditato in forma individuale nella fase successiva al perfezionamento del trasferimento del rapporto de quo al nuovo soggetto societario (cfr. art. 5 del D.A. 4 agosto 1998) non sembra dover necessariamente riflettersi sulla permanenza del rapporto costituitosi tra la nuova struttura ed il S.S.N.; sempre che ovviamente tale rapporto sia stato validamente costituito“.
Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
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