Archivio degli autori Alberto Del Campo

Decreto Regione Siciliana aggregati spesa assistenza specialistica convenzionata 8 agosto 2008

Decreto 8 agosto 2008

Un taglio di 30 milioni di euro all’aggregato destinato alla specialistica accreditata rispetto a quanto previsto con il decreto n.912/2008. Esso comporta una revoca parziale del precedente decreto e pertanto, ai sensi dell’art.21-quinquies della L.241/1990, l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo agli specialisti!.

Il decreto

Il rapporto di gerarchia non autorizza l’ingiuria. Cassazione Penale, sentenza 25 luglio 2008 n.31388

NON SI PUO’ DIRE AL PROPRIO SUBORDINATO: “LEI NON CAPISCE UN C…”

Con sentenza n.3338 del 25 luglio 2008 la Sezione IV Penale della Cassazione ha sostanzialmente confermato la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 12 giugno 2007, affermando che commette il reato di ingiura il superiore gerarchico che apostrofi il dipendente a lui subordinato con la frase “Lei non capisce un c…” . Il rapporto di subordinazione non attenua i limiti al diritto del superiore di etero-determinare la prestazione del dipendente, anche eventualmente con la critica e la correzione, ma anzi il superiore deve far uso di una “attenta continenza espressiva” .

La sentenza

La giusta retribuzione ex art.36 Cost. nel Pubblico Impiego. Cassazione civile, sentenza 7 luglio 2008 n.18584

La giusta retribuzione ex art.36 Cost. deve essere adeguata anche in proporzione all’acquisita anzianità di servizio, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell’esperienza.
Si tratta di una ulteriore precisazione della portata dell’art.36 Cost. che, in base, all’ultimo orientamento della Corte, deve essere applicato anche al pubblico impiego.

      La sentenza

Equiparazione della anzianità di servizio dei medici convenzionati. Cassazione Civile, sentenza 29 luglio 2008 n.20581

La Cassazione nega la equiparazione della anzianità di servizio in rapporto convenzionale a quella di rapporto dipendente ai fini dell’aumento della indennità di esclusività.

       La sentenza

Termine di prescrizione del rimborso per i medici specialzizandi. Corte d’Appello di Genova, sentenza 4 giugno 2008 n.65

Per la Corte d’Appello di Genova il termine di prescrizione nond ecorre fino a quando lo Stato non recepirà correttamente le direttive anche per i corsisti degli anni 1982-1991. Infatti solo dalla corretta trasposizione l’ordinamento interno i singoli sono in grado di acquisire piena conoscenza dei propri diritti. La sentenza è rimasta isolata e l’orientamento non è condiviso dalla S.C. di Cassazione.

      La sentenza

Rimborso medici specializzandi. Cassazione Civile, sentenza 11 marzo 2008 n.6427

In linea con l’orientamento della Corte di giustizia delle Comunità europee e con quanto già affermato da Cass., 16.5.2003, n. 7630, lo Stato italiano è inadempiente in quanto:
– o le regole che disciplinavano i corsi erano già in linea con quelle poste dalle direttive comunitarie che vengono in considerazione (regole successivamente adottate dal legislatore nazionale in attuazione delle direttive stesse), ed in tal caso la domanda avrebbe dovuto essere accolta sulla base di quanto già considerato dal tribunale con affermazioni non impugnate;b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento.
– ovvero non lo erano, ed allora l’essere stati gli studenti privati della possibilità di godere dei benefici previsti dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali non può che essere immediatamente e direttamente correlato alla mancata tempestiva attuazione delle stesse a livello interno, con la conseguenza che il danno subito dai discenti poi specializzati comunque costituisce una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.) dell’illecito (art. 2043 cod. civ.) integrato dalla violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dal Trattato.

La sentenza