Archivio degli autori Alberto Del Campo

Revoca illegittima dell’accreditamento e risarcimento dei danni. Consiglio di Stato, sentenza 30/06/2009 n.4237

La casa di cura ottiene il risarcimento dei danni per la revoca illegittima dell’accreditamento.

Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 44 della L. n. 833/1978, è ravvisabile sia la lesione dell’interesse legittimo pretensivo della Casa di cura, cagionata dal ritardo con cui la P.A. ha emesso il provvedimento finale di accreditamento provvisorio, sia il danno c.d. “da disturbo”, posto che la Casa di cura può agire per ottenere il ristoro del pregiudizio patito in conseguenza dell’illegittima compressione delle facoltà di cui era già titolare (nella specie, in quanto convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale per molteplici branche specialistiche già da molto tempo – nella specie, dal 1979).

Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale, il danno emergente va quantificato in misura pari al minor utile realizzato a causa della risoluzione del rapporto convenzionale e del mancato accreditamento delle prestazioni sanitarie con la Regione per il periodo in cui la convenzione non ha avuto effetto, tenendo conto dei risultati conseguiti e documentati nel passato, nonché della riduzione, che nel tempo si è avuta, della durata media dei giorni di degenza. Su detto valore andrà calcolata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) e gli interessi, dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione della convenzione fino al riconoscimento dell’accreditamento, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

La sentenza

Impugnazione del licenziamento. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 4 maggio 2009 n.10235

La mancata impugnazione del licenziamento pregiudica anche la richiesta di risarcimento dei danni in via contrattuale, salva la possibilità di agire in via extracontrattuale.

La sentenza

Prescrizione della remunerazione dei medici specializzandi. Cassazione Civile, SS.UU. sentenza 17 aprile 2009 n.9147

Per la Cassazione il termine di prescrizione è decennale. Si tratta infatti dell’inadempimento di una obbligazione ex lege a carico dello Stato, cui si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale relativa ai fatti illeciti. Il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con il quale il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data si ha un inadempimento dello Stato e la quanticazione del diritto (anche se non riconosciuto a tutti).

La sentenza

Giurisdizione in materia di rimborso di spese mediche sostenute all’estero. T.A.R. Campania, sentenza 9/4/2009 n.1883

IL DIRITTO AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE SOSTENUTE PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE NON E’ COMPRIMIBILE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Nota: Il T.A.R. ribadisce il principio, chiamando a sostegno la recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.2867/2009, già pubblicata sul sito.
Come già ribadito in precedenza, tale principio si riverbera sull’annosa problematica dell’extra budget: i pazienti potrebbero rivolgersi direttamente all’ASL di compentenza per il rimborso, o, in alternativa, come già avveniva per l’assistenza indiretta, possono cedere il credito alle stesse strutture sanitarie private. La sentenza:

La sentenza

Abbattimenti tariffari della L. n. 296/2006, all’art. 1, comma 796, lettera o). Corte Costituzionale, sentenza del 1/4/2009 n.94

La legge n. 296 del 2006, all’art. 1, comma 796, lettera o), disponeva che con decorrenza 1° gennaio 2007 tutte le strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Nazionale praticassero uno sconto del 20% per la diagnostica di laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche.

Con la sentenza n.94/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

La decisione si basa sul presupposto della temporaneità della normativa, che è applicabile sino al 31/12/2008. Infatti ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l’art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: «Con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate». Tuttavia il termine del 31 dicembre 2008 non implica la decadenza delle tariffe, ma solo un obbligo di provvedere nuovamente all’adeguamento.

La sentenza

Inveire e gridare continuamente avverso i propri subordinati è mobbing. Cassazione Civile, sentenza 20/03/2009 n.6907

Altri indizi sono la sproporzione tra i lievi fatti addebitati e le sanzioni e il fatto che i rimproveri erano sempre fatti davanti agli altri colleghi.

La sentenza

L’intento persecutorio nel mobbing. Cassazione Civile, sentenza 17 febbraio 2009 n.3785

La Cassazione ha posto a carico del lavoratore un rigoroso onere di provare l’inento persecutorio del mobbing. Tra i vari fatti di mobbing era stato denunciato che il dipendente delle Poste era scivolato sul ghiaccio per la mancata fornitura di scarpe antiscivolo: la Corte afferma che non esiste una norma che obblighi le Poste Italiane a dotare i portalettere di scarpe antiscivolo, nè è stata violata la norma di comune prudenza, non essendo possibile prevedere le condizioni atmosferiche.

      La sentenza