Archivio degli autori Alberto Del Campo

Compenso aggiuntivo e carovita dei medici di continuità assistenziale. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/12/2009 n.26633

Ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed addetti al  servizio di continuità assistenziale (già di guardia medica) ed emergenza territoriale l’indennità denominata “compenso aggiuntivo”, quale componente dei compensi fissi, spetta nell’ammontare corrispondente all’indennità di caro-vita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con gli incrementi di tale ammontare previsti dalle norme istitutive del compenso, ammontare che resta insensibile agli incrementi dell’onorario professionale; pertanto, il rinvio operato dalle stesse norme ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell’indennità di carovita, risulta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzioni, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorchè inferiore al numero effettivo di ore di incarico.

La sentenza

Produzione e vendita di sigarette, attività pericolosa e pubblicità ingannevole. Cassazione Civile, sentenza 17/12/2009 n.26516

La Corte interviene in materia di commercializzazione di sigarette, obblighi di informativa al consumatore e pubblicità ingannevole; l’attività di produzione e vendita di tabacchi viene definita per la prima volta “attività pericolosa” e viene inquadrata nella responsabilità oggettiva.

La sentenza

Il rifiiuto del ricovero non sempre è omissione di atti di ufficio. Corte di Cassazione Penale, sentenza 3/12/2009 n.46512

E’ legittimo rifiutare il ricovero di un paziente se l’allarme è ingiustificato; non vi è reato di omissione di atti di ufficio.

La sentenza

Uso del cellulare e malattia professionale. Corte d’Appello di Brescia, sentenza 22/12/2009 n.614

Per la prima volta una grave patologia viene collegata causalmente all’uso prolungato di cellulare e cordless per motivi di lavoro. L’INAIL condannato al pagamento della rendita per malattia professionale.

Adeguata remunerazione dei medici specializzandi. Corte di Giustizia U.E., sentenza nella causa C-452/09

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.

La sentenza

Rette di lungodegenza per persone affette da malattie croniche e degenerative. Tribunale Milano sentenza 18/06/2009

La gratuità delle prestazioni sanitarie va affermata per le prestazioni a rilevanza sociale previste dall’art. 3 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall’art. 3 comma 3 del citato decreto, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui all’art. 4 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e di cui all’allegato 1 C del DPCM 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune con la compartecipazione dell’utente.

Protesi extra nomenclatore. Il caso del ginocchio elettronico

DIRITTOSANITARIO.COM OTTIENE LA FORNITURA DI UN “GINOCCHIO ELETTRONICO” EXTRA NOMENCLATORE TARIFFARIO. APERTA UNA NUOVA STRADA.

Accolto il principio che nel caso in cui la protesi extra nomenclatore sia indispensabile per il recupero funzionale essa deve essere autorizzata.

Dal quotidiano “La Sicilia” del 19 novembre 2009:

Azione di regresso dell’INAIL nei confronti del civilmente obbligato

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.11986/2010

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. Corte cost., sent. n. 102 del 1981n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale). Ne consegue che, divenendo l’INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l’azione decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato. (Rigetta, App. Cagliari, 23/03/2006). La sentenza: