Le autorizzazioni sanitarie, per l’importanza degli interessi pubblici coinvolti, radicati dall’art. 32 Cost., sono necessariamente rilasciate subordinatamente alla contestuale presenza di requisiti soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (idoneità della struttura); per il carattere fiduciario dell’autorizzazione, il suo titolare deve coincidere con la persona del gestore, per cui la stessa autorizzazione non è trasmissibile, non potendo costituire oggetto di negozi privatistici, per il generale principio d’immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la P.A.
La sentenza contrasta con la natura dell’accreditamento, che riguarda solo caratteristiche tecnico-strutturali. La sentenza:
Secondo la Cassazione il tempo necessario per recarsi al lavoro si verifica unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, e, in particolare, ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. La sentenza
Deve essere riconosciuto il “danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”. Pertanto il danno cosiddetto “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita” (v. Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, “non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13” (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326).
Per il riconoscimento dell’infortunio “in itinere” bisgona dimostrare la necessità dell’uso del proprio mezzo e tale necessità non può essere dimostrata con una semplice “comodità”, ma deve essere collegata alla mancanza di mezzi pubblici.
La sentenza
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