Archivio degli autori Avv. Alberto Del Campo

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA N.23/2025

Le prestazioni rese nei confronti degli associati possono beneficiare, al pari dei consorzi e delle cooperative, del regime di esenzione dell’IVA di cui all’articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, e della conseguente dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36­bis del medesimo decreto. 

Tuttavia l’Associazione si deve qualificaew come ente privato, diverso dalle società, che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir. Il reddito prodotto dall’Associazione deve quindi essere considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga, ai sensi dell’articolo 81 del Tuir e soggetto ad IRES. E’  inoltre soggetta all’Irap, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.446 del 1997.

  1.  La risposta

Corte di Cassazione, Ordinanza del 21 maggio 2024 n.14083

La Corte precisa il nuovo orientamento:

1) In linea di principio il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere sostituito da una indennità finanziaria.

2) Sono contrarie al diritto comunitario ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea disposizioni interne che prevedano la perdita del diritto alle ferie se non godute entro il periodo di riferimento o altro periodo successivo, anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia.

3) E’ il datore di lavoro che deve provare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie, anche mediante invito formale ed incondizionato, con espresso avviso, in mancanza, della perdita del diritto. Il divieto di monetizzazione opera solo nel caso in cui il dipendente rinunci di propria volontà al godimento delle ferie, pena la violazione degli artt.32 e 36 della Costituzione. In conclusione, nel caso in specie, il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità.

L'ordinanza

Corte di Cassazione, Ordinanza del 21 maggio 2024 n.14083

Esenzione IMU attività sanitarie ed assistenziali (Cass. Civ., ord. n.32690/2024)

L’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede l’esenzione da ICI (IMU) per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali: «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», nonchè per gli immobili destinati allo svolgimento delle «attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.222», e cioè le “attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana“, a condizione che le attività siano svolte da “enti pubblici e privati diversi dalle società,  trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato“. Inoltre, perchè le attività siano “non commerciali” è necessario che siano effettuate a titolo gratuito o con un corrispettivo simbolico.  Inoltre, l’art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, n.200, sancisce che le “modalità non commerciali” sono le «modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà”. Posto, ciò, la Corte di Cassazione stabilisce che “In materia di IMU, per usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forza del rinvio disposto dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla Regione in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ONLUS, ma è necessario che quest’ultima – oltre ad assolvere l’obbligo dichiarativo di cui all’art. 9, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nelle forme stabilite dall’art. 6 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell’agevolazione (anche in caso di utilizzazione “mista”) – dimostri che le attività a cui l’immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, siano svolte con modalità “non commerciali” nell’accezione  sancita dalla decisione adottata dalla Commissione Europea del 19 dicembre 2012″ nel senso sopra precisato.

L'ordinanza

Consenso informato e intervento diverso da quello preventivato

Corte di Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2025 n.1443

In caso di violazione del dovere di autodeterminazione del paziente, opera il principio del dissenso presunto in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori dei trattamenti medico-chirurgici autorizzati, a meno che il diverso e più invasivo intervento non sia giustificato da una situazione di urgenza (caso di intervento più invasivo di quello preventivato e non giustificato da ragioni di urgenza).

La sentenza

Corte di Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2025 n.1443

Il Tribunale di Catania riconosce il diritto ai buoni pasto oltre la sesta ora di lavoro

L’art.8 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dispone che “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo“.
Il testo legislativo, dunque, collega la consumazione del pasto con la pausa di lavoro, dopo la sesta ora di lavoro.

La sentenza

Tribunale di Catania, sentenza n.5716/2024 del 18/12/2024

La Conferenza Stato-Regioni allarga la flat tax per le prestazioni aggiuntive

La Conferenza Stato-Regioni, col documento 25/10/CR05/C7, chiarisce parecchi dubbi sulla tassazione delle prestazioni aggiuntive:
1) Le prestazioni aggiuntive possono avere finalità molteplici: quelle di sopperire alla carenza
di organico, di ridurre le liste di attesa nonché il ricorso alle esternalizzazioni.
2) La flat tax è per cassa, anche per prestazioni rese anteriormente al D.L. 7 giugno 2024 n.73.
3) Si applica anche alle indennità per guardia notturna.

Decreto 4 agosto 1998

Documento della Conferenza Stato-Regioni

La ritenuta 5% sull’intramoenia non può essere applicata retroattivamente

Deve escludersi che l’Azienda sanitaria possa applicare la trattenuta di cui all’1,comma 4, lett. c), secondo periodo della L. n. 120 del 2007, come modificato dal D.L. n. 158 del 2012, in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione siccome modificata; la trattenuta va applicata una volta intervenuto l’accordo successivamente all’entrata in vigore della norma ancorchè, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata; fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all’entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata.

La sentenza

Corte di Cassazione, sentenza 3 ottobre 2023 n.27883

 

Ritardo graduazione funzioni dirigenziali, ASP condannata a risarcire il danno.

L’ASP di Catania condannata a risarcire il danno per il ritardo nella graduazione delle funzioni e nella pesatura degli incarichi dirigenziali nella misura del 50% delle differenze retributive di posizione perdute, a titolo di perdita di chance. La Corte d’Appello sanziona così una situazione nella quale gli incarichi erano stati assegnati senza selezione, causando anche palesi disparità di trattamento.

La sentenza

Cessione delle farmacie. C.G.A, sentenza n.505/2024.

L’art. 12, comma 4, della legge n. 475 del 1968 stabilisce che non può risultare assegnatario per pubblico concorso di una sede farmaceutica il concorrente che abbia ceduto negli ultimi 10 anni “la propria farmacia”.  

La preclusione deve ritenersi applicabile non soltanto alla cessione da parte del farmacista titolare individuale della farmacia (così come previsto dalla lettera della norma), ma anche quando tale cessione sia operata da una società di persone,  perchè nelle società di persone, della personalità giuridica, e quindi di una autonomia patrimoniale “perfetta”, non consenta di prefigurare una netta e rigida separazione tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci; ne consegue che tutti gli elementi che compongono il patrimonio sociale, ivi compreso il diritto di esercitare la farmacia ed il compendio aziendale all’uopo destinati, non possono non ritenersi “propri” anche dei singoli soci. Pertanto, “la soggettività giuridica delle società di persone non è idonea ad integrare uno schermo impenetrabile tra la società ed i soci” (così, Cons. Stato, n. 229 del 2020);

Assume rilievo il disposto dell’art. 7, comma 2, secondo periodo, della legge n. 362 del 1991, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, in base al quale “sono soci della società farmacisti iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni”, norma da cui si desume la volontà del legislatore di riservare in via esclusiva ai farmacisti l’esercizio in forma associata dell’attività farmaceutica, di talché, in quella cornice normativa, la forma societaria, e segnatamente la società di persone composta da farmacisti, costituiva esclusivamente uno schema organizzativo, rilevante soltanto nei rapporti interni e in quelli con i terzi: detto in altri termini, “l’attività di distribuzione farmaceutica, pur quando organizzata in forma societaria, continuava a conservare una forte impronta personalistica, riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinveniva nelle qualità e nei titoli professionali dei soci – farmacisti la garanzia principale dei suo corretto svolgimento” (così Cons. Stato, n. 229 del 2020);

– di qui il corollario che, in un’ottica pubblicistica, il farmacista non dismetteva la sua rilevanza centrale allorché la farmacia fosse gestita dalla società di persone di cui il medesimo faceva parte, di talché la posizione del socio – farmacista non potrebbe non assumere rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 12, comma 4, della legge n. 475 del 1968.La sentenzaConsiglio di Giustizia Amministrativa sentenza n.505/2024

Cessione di farmacia