Nel nostro ordinamento i più gravi atti di disposizione di diritti personali o patrimoniali o sono vietati (art.5 cod. civ.) o sono connotati da formalità particolari (donazione, successione).
Con particolare riguardo ai secondi non è valida una disposizione di carattere obbligatorio (promessa di donazione o patto successorio), destinata ad avere effetto solo in un secondo momento.
Il Tribunale di Modena, ammettendo la nomina dell’Amministratore, attua una forzatura ideologica non solo delle specifiche norme in materia di amministratore di sostegno, ma dei principi generali dell’ordinamento.
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