Abbattimenti tariffari della L. n. 296/2006, all’art. 1, comma 796, lettera o). Corte Costituzionale, sentenza del 1/4/2009 n.94

Abbattimenti tariffari della L. n. 296/2006, all’art. 1, comma 796, lettera o). Corte Costituzionale, sentenza del 1/4/2009 n.94

La legge n. 296 del 2006, all’art. 1, comma 796, lettera o), disponeva che con decorrenza 1° gennaio 2007 tutte le strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Nazionale praticassero uno sconto del 20% per la diagnostica di laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche.

Con la sentenza n.94/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

La decisione si basa sul presupposto della temporaneità della normativa, che è applicabile sino al 31/12/2008. Infatti ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l’art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: «Con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate». Tuttavia il termine del 31 dicembre 2008 non implica la decadenza delle tariffe, ma solo un obbligo di provvedere nuovamente all’adeguamento.

La sentenza

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Alberto Del Campo administrator